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UFFICIO DI SEGRETERIA 
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ADR Mediazione Locri

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Avviso apertura Ufficio ADR Mediazione Locri

LUNEDI' dalle ore 8.30 alle ore 12.30

GIOVEDI' dalle ore 08.30 alle ore 12.30 

 

L'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Locri ha attivato l'Organismo denomiato "ADR Mediazione Locri" che è che stato autorizzato ed iscritto con P.D.G. del 27/04/2012 al n. 840 dello speciale elenco tenuto presso il Ministero della Giustizia.

 

L'Organismo è in grado di accogliere e gestire tramite i suoi Mediatori, domande di mediazione di privati, enti e aziende al fine di trovare soluzioni condivise che consentano la piena soddisfazione per le Parti in conflitto.

Prima di adire le vie legali è preferibile cercare una soluzione amichevole tramite un procedimento di mediazione disciplinato dalla legge: D. Lgs 28/2010 e D.M. 180/2010 e s.m.i. introdotte dal D.M. n. 139 del 4 Agosto 2014.

 

RIFORMA CARTABIA: LE NOVITÀ IN TEMA DI MEDIAZIONE

 

Dal 30 giugno 2023 sono entrate in vigore in via definitiva le disposizioni della c.d. Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) che ha introdotto, all’art. 7, importanti modifiche al D.Lgs. 28/2010 in tema di mediazione civile e commerciale.
Di seguito le principali novità sulla procedura adottate dal nostro Organismo:


Le parti possono DEROGARE ALLA COMPETENZA dell'organismo di mediazione: “La competenza territoriale dell'organismo è derogabile su accordo delle parti.; per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito” (art. 4 comma 1);

MATERIE OBBLIGATORIE: la riforma ha aggiunto altre materie per le quali la mediazione è obbligatoria: associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subforniture (art. 5 comma 1);

OPPOSIZIONE A D.I.: la riforma ha risolto una volta per tutte il dilemma sul soggetto che deve attivare la procedura di mediazione nel procedimento di opposizione dopo la prima udienza, nel caso il giudice rilevi il mancato esperimento della mediazione: “l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo” (art. 5-bis);

DURATA del procedimento di mediazione: “il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con ACCORDO SCRITTO DELLE PARTI (art.6 comma 1); se c'è un giudizio in corso tale accordo deve essere comunicato al giudice (art. 6 comma 3);

INVITO A CARICO DELL'ORGANISMO: La domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura, la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell'organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione;

PRIMO INCONTRO: non è più prevista al primo incontro la doppia fase: finora il mediatore illustrava in prima battuta le modalità e le finalità della mediazione, i benefici fiscali e i principi cardine e solo dopo tale premessa il mediatore invitava le parti a esprimere il loro consenso ad entrare nel vivo della mediazione; se le parti acconsentivano ad iniziare la mediazione vera e propria, versavano l'indennità di mediazione. Con la riforma questa doppia fase non c'è più: ora è previsto che “al primo incontro, il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e si adopera affinché' le parti raggiungano un accordo di conciliazione.; le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse; del primo incontro e' redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti” (art. 8 comma 6);

INDENNITA' di mediazione: è previsto che “ciascuna parte, al momento della presentazione della domanda di mediazione o al momento dell'adesione, corrisponde all'organismo, oltre alle spese documentate, un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro; quando la mediazione si conclude senza l'accordo al primo incontro, le parti non sono tenute a corrispondere importi ulteriori” (art. 17 comma 3); quindi le parti da subito dovranno versare una indennità di mediazione secondo il tariffario di cui alla Tabella A (art. 31, comma1) del DM 150/2023;

VERBALE: alcune novità attengono alla redazione del verbale: - del primo incontro e' redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti (art. 8 comma 6 ult. periodo); - quando l'accordo non e' raggiunto, il mediatore ne da' atto nel verbale e puo' formulare una proposta di conciliazione da allegare al verbale (art. 11 comma 1); - l'accordo di conciliazione contiene l'indicazione del relativo valore (art. 11 comma 3);

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: è prevista una procedura di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in due tempi: - istanza di ammissione anticipata: l'interessato o l'avvocato che ne ha autenticato la firma, presenta l'istanza al Consiglio dell'ordine degli Avvocati del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione competente (art. 15 quinquies); l'ammissione anticipata al patrocinio e' valida per l'intero procedimento di mediazione (art. 15 septies 1° comma); - istanza di conferma: quando e' raggiunto l'accordo di conciliazione, l'ammissione e' confermata, su istanza dell'avvocato, dal consiglio dell'ordine che ha deliberato l'ammissione anticipata; l'istanza di conferma indica l'ammontare del compenso richiesto dall'avvocato ed e' corredata dall'accordo di conciliazione; il consiglio dell'ordine trasmette copia della parcella vistata all'ufficio competente del Ministero della giustizia perche' proceda alle verifiche ritenute necessarie e all'organismo di mediazione (art. 15 septies commi 3 e 4);

IMPOSTA DI REGISTRO: innalzato a 100.000 euro il limite di valore entro cui il verbale contenente l'accordo di conciliazione e' esente dall'imposta di registro (art. 17 comma 1);

CREDITO D'IMPOSTA: aumentato fino a 600 euro il credito d'imposta in favore delle parti in caso di accordo di conciliazione (art. 20 comma 1); in caso di mediazione obbligatoria o demandata dal giudice è previsto un ulteriore credito d'imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l'assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di euro 600 (art. 20 comma 1 secondo periodo); è previsto un ulteriore credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione (nel limite dell'importo versato e fino a concorrenza di € 518, 00 ex art. 20 comma 3).

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI MEDIAZIONE (MODALITA')

 

Come attivare la procedura - Domanda di mediazione - Modulistica:


Per avviare una mediazione presso l'Organismo di Mediazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Locri è sufficiente compilare, depositare la domanda di mediazione corredata dei necessari documenti (domanda, contabile versamento spese avvio, documenti identità parti e procura, quali documenti indispensabili al fine dell'istruzione della pratica).
La domanda potrà essere depositata:
         -  In forma cartacea presso la Segreteria dell'Organismo;
         -  A mezzo PEC all’indirizzo: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. corredata da tutti gli allegati;
N.B.  Si consiglia il deposito mediante PEC.

TUTTA LA MODULISTICA E' REPERIBILE IN FONDO A QUESTA PAGINA

 Si avverte che:
- in caso di mancato pagamento delle spese di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 28 D.M. 150/2023 del 24/10/2023 la procedura non verrà attivata;
- in caso di mancato pagamento delle indennità di mediazione a seguito di svolgimento della stessa, la procedura verrà sospesa.
La Segreteria è ubicata in Locri, alla Via G. Matteotti n. 356 e rimane disposizione per ogni necessità, maggiori informazioni e chiarimenti ai seguenti recapiti:
  -  TEL. 0964/390576
  - CELL. 338/5400054 
  - MAIL: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.  
  - PEC: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. ;


Si precisa che la segreteria non fornisce indicazioni relative alla normativa che disciplina il funzionamento del procedimento di mediazione ma soltanto informazioni di carattere organizzativo.                                               
Gestione degli incontri in modalità telematica / videoconferenza:
L'Organismo è in grado di offrire il servizio di gestione degli incontri di mediazione in modalità telematica ovvero videoconferenza mediante l’utilizzo di apposita piattaforma. Le parti quindi potranno partecipare virtualmente senza la necessità di essere fisicamente presenti presso la sede dell’Organismo e dovranno obbligatoriamente essere in possesso di firma digitale per la sottoscrizione del verbale (sia i difensori che le parti). Si consiglia l'utilizzo di cuffietta con microfono per una migliore qualità audio. Il dispositivo utilizzato deve avere webcam e casse audio.

Ai sensi dell'art. 8 bis e 8 ter del D. Lgs. 28/2010 l'incontro di mediazione potrà essere svolto:
- in modalità esclusivamente telematica col consenso delle parti e gli atti devono essere formati dal mediatore e sottoscritti nel rispetto del CAD (a conclusione della mediazione, il mediatore dovrà formare un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l'eventuale accordo che dovrà inviare alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Tale tipologia potrà tenersi nel solo caso in cui tutte le parti siano munite di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata);
- cd. mista nella quale ciascuna parte può chiedere al responsabile dell’Organismo di mediazione di partecipare agli incontri con collegamento audiovisivo da remoto. In tal caso, quando vi sia necessità di acquisire le firme delle parti, esse saranno apposte nel rispetto delle disposizioni del CAD qualora vi sia il consenso di tutte le parti mentre qualora non vi sia accordo unanime sull’uso di firme digitali, si torna al metodo tradizionale della firma autografa da apporre davanti al mediatore.    
Si precisa che per tutti i procedimenti di mediazione pendenti al 28.02.2023 si applicano le modalità di sottoscrizione dei verbali anteriormente vigenti.
La delega per partecipazione all'incontro ai sensi del comma 4 del d.lgs 28/2010 è conferita con atto sottoscritto con firma non autentica e contiene gli estremi del documento di identità del delegante. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 7 del d.lgs 28/2010, il delegante può conferire la delega con firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Il delegato a partecipare all'incontro di mediazione cura la presentazione e la consegna della delega conferita in conformità al presente comma, unitamente a copia non autenticata del proprio documento di identità, per la loro acquisizione agli atti della procedura.

 

Eseguire i versamenti previsti dal D.M. 150/2023 e precisamente:

  1. l’art. 28 del D.M. 159/2023, prescrive un importo da pagare per l’avvio della mediazione (“a titolo di indennita', oltre alle spese vive”), che comprende anche il compenso del mediatore. Il comma 4 fissa i seguenti importi 

    MATERIE “SOGGETTE A CONDIZIONE DI PROCEDIBILITA’ “ (C.D. OBBLIGATORIE):

    Spese di avvio:

     - € 32,00 + IVA per le liti di valore sino a € 1.000,00;

    - € 60,00 + IVA per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00;

    - € 88,00 + IVA per le liti di valore superiore a € 50.000,00 e indeterminato.

    Nonché le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro, previste dall’art. 28, comma 5 del D. Lgs 149/2022 pari a:

    - € 48,00 + IVA per le liti di valore non superiore a € 1.000 e per le cause di valore indeterminabile basso;

    - € 96,00 + IVA per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile medio;

    - € 136,00 + IVA per le liti di valore superiore a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile alto.

    MATERIE “NON OGGETTE A CONDIZIONE DI PROCEDIBILITA’ “ (C.D. OBBLIGATORIE):

    Spese di avvio:

    - € 40,00 + IVA per le liti di valore sino a € 1.000,00;

    - € 75,00 + IVA per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00;

    - € 110,00 + IVA per le liti di valore superiore a € 50.000,00 e indeterminato.

    Nonché le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro, previste dall’art. 28, comma 5 del D. Lgs 149/2022 pari a:

    - € 60,00 + IVA per le liti di valore non superiore a € 1.000 e per le cause di valore indeterminabile basso;

    - € 120,00 + IVA per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile medio;

    - € 170,00 + IVA per le liti di valore superiore a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile alto.

     

     

    I suddetti versamenti devono essere eseguiti contestualmente al deposito dell'istanza di mediazione, tramite:

    □  bonifico bancario, di cui si allega copia, intestato a: “Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti Contabili di Locri”  con la causale “Spese di avvio della procedura di mediazione” alle seguenti coordinate

    IBAN: IT64 Y030 6981 5981 0000 0001 763 Intesa San Paolo - Agenzia di Siderno;(allegare copia del bonifico).

    □ personalmente  o a mezzo delegato presso la segreteria dell’Organismo “ADR Mediazione Locri” sita in Via G. Matteotti n. 356 – Locri (per le domande presentate a mano presso la Segreteria).

     

    SPESE VIVE (Ex Art. 28 comma 1 del D.M. 150/2023)

    Verranno quantificate dalla segreteria in base alle notifiche necessarie allo svolgimento della procedura.

 

Il comma 6 dell'art. 28 del D.M. 150/2023 aggiunge che quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi sono dovuti esclusivamente gli importi di cui ai commi 4 e 5, mentre se il primo incontro si conclude già con la conciliazione sono aggiunte le ulteriori spese di mediazione secondo la tabella A. Da aggiungersi ancora (comma 8) che quando la mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda o quando e' demandata dal giudice, l'indennita' di mediazione, determinata ai sensi dei commi 4 e 5, e' ridotta di un quinto, e sono ridotte di un quinto le ulteriori spese di mediazione. Ai sensi dell'art. 30 comma 1 in caso di conciliazione al primo incontro, le ulteriori spese di mediazione dovute ai sensi dell'art. 28, comma 7, sono calcolate, per gli Organismo pubblici in conformità alla Tabella di cui all'allegato A, detratti gli importi previsti dall'art. 28, comma 5, con una maggiorazione del 10%.

Si rimanda agli articoli 28 e seguenti per una più chiara distinzione delle varie voci di spesa e compensi nonché all’allegato A contenente la tariffa e che qui subito sotto per comodità viene riprodotto. Si fà presente che l'ADR Mediazione Locri, in attesa che il nuovo regolamento di Mediazione venga approvato dal Ministero della Giustizia, applicherà l'importo "minimo" delle spese di mediazione.

 

TABELLA DELLE SPESE DI MEDIAZIONE

Valore della lite

Spese in Euro

 

Minimi

Massimi

Fino a euro 1.000,00

80,00

160,00

da euro 1.001,00 a euro 5.000,00

160,00

290,00

da euro 5.001,00 a euro 10.000,00

290,00

440,00

da euro 10.001,00 a euro 25.000,00

440,00

720,00

da euro 25.001,00 a euro 50.000,00

720,00

1.200,00

da euro 50.001,00 a euro 150.000,00

1.200,00

1.500,00

da euro 150.001,00 a euro 250.000,00

1.500,00

2.500,00

da euro 250.001,00 a euro 500.000,00

2.500,00

3.900,00

da euro 500.001,00 a euro 1.500.000,00

3.900,00

4.600,00

da euro 1.500.001,00 a euro 2.500.000,00

4.600,00

6.500,00

da euro 2.500.001,00 a euro 5.000.000,00

6.500,00

10.000,00

 

La designazione del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura, la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell'organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione.

 

DOCUMENTI PER PRESENTARE ISTANZA DI MEDIAZIONE

Regolamento Codice deontologico Valutazione


Tariffe ADR Mediazione Locri

GRATUITO PATROCINIO

Con il Decreto della Giustizia datato 10 maggio e pubblicato in GU n 130 del 6 giugno, si provvede ad un adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione al  patrocinio a spese dello Stato. L'importo indicato nell'art. 76, comma 1, del  decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiornato ad euro 12.838,01.
In questo caso la parte che presenta la domanda è tenuta a depositare presso l'Organismo di Conciliazione apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

 

 DOCUMENTI PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI MEDIATORI

La domanda per l'iscrizione al Registro dei Mediatori nonchè i relativi allegati, devono essere presentati esclusivamente presso la segreteria dell'Organismo. Al momento non è possibile presentare istanza di iscrizione come Mediatore presso l'Organismo.

NORMATIVA

CONTATTI

Orario di apertura dell'Organismo ADR di Locri, Via G. Matteotti n. 356 (I° piano):

Lunedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30

Giovedì dalle 15:00 alle 17:00.

Tel./Fax 0964/390576

Cell. 338/5400054 (Responsabile dell'Organismo di Mediazione - Dott.ssa Annalisa Certomà)

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WEB: odceclocri.it

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